Strumento ISMEA che rilascia una garanzia sussidiaria a fronte di operazioni di credito agrario. Rivolto ai soggetti che contraggono finanziamenti ai sensi dell'art.43 del TUB e finalizzati ad attività agricole, zootecniche e connesse.
- Atto di riferimento
- ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385
Di cosa si tratta
È la garanzia sussidiaria rilasciata da ISMEA sulle operazioni di credito agrario previste dall'art. 43 del Testo Unico Bancario (TUB, decreto legislativo 1/9/1993, n.385). In parole semplici: ISMEA si impegna a rimborsare alle banche una parte delle perdite che subiscono quando escutono (cioè fanno valere) la garanzia primaria che era stata data sul tuo finanziamento agricolo. La garanzia sussidiaria interviene solo dopo che la banca ha utilizzato la garanzia primaria.
Chi può partecipare
Puoi usufruirne se sei un soggetto che contrae un finanziamento ai sensi dell'art.43 TUB per attività agricole, zootecniche o connesse e collaterali. Possono essere persone fisiche o persone giuridiche (imprese, cooperative, ecc.).
Condizioni pratiche da sapere (indicate nella pagina):
- La garanzia sussidiaria si applica ai finanziamenti erogati dalle banche ai sensi dell'art.43;
- Sono ammessi i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi;
- I finanziamenti fino a 18 mesi sono ammessi solo se ricevono un contributo pubblico (cioè se quel prestito è “agevolato” con fondi pubblici);
- La garanzia sussidiaria non si applica se manca una valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca (la banca deve avere prima una garanzia concreta, per esempio ipoteca o pegno, che ISMEA intervenga solo dopo aver escusso).
Quanto si può ottenere
La pagina indica le percentuali di rimborso delle perdite (cioè quanto ISMEA rimborsa alla banca in caso di perdita dopo escussione della garanzia primaria) e i limiti di importo per tipologia di durata:
- Per finanziamenti di durata fino a 18 mesi (solo agevolati): limite di importo fino a € 775.000; percentuale di perdita rimborsabile 55%.
- Per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi (ordinarie e agevolate): limite di importo fino a € 1.550.000; percentuale di perdita rimborsabile 55%.
- Per finanziamenti di durata superiore a 60 mesi destinati a investimenti: limite di importo fino a € 1.550.000; percentuale di perdita rimborsabile 75%.
Nota: per importi superiori ai limiti elencati la percentuale di intervento è ridotta in proporzione (cioè la copertura cala in relazione all'ammontare effettivo del finanziamento rispetto al limite massimo).
Esempio pratico: se la banca subisce una perdita di € 10.000 su un finanziamento che rientra nella categoria con percentuale di rimborso 55%, ISMEA rimborsa alla banca € 5.500 (55% di € 10.000).
Quali spese sono ammesse
Non si tratta di un contributo per spese da sostenere: è una garanzia sul finanziamento bancario. La pagina ufficiale non elenca “spese ammesse” perché l'oggetto non è il rimborso di costi ma la copertura parziale delle perdite che la banca può subire sul prestito.
Come si presenta la domanda
La pagina indica che la garanzia è rilasciata automaticamente da ISMEA per le operazioni di credito agrario conformi alla normativa. In pratica puoi ottenere questa protezione solo attraverso la banca che ti eroga il finanziamento: la banca segnala l'operazione a ISMEA e versa la commissione prevista. La pagina non dettaglia passo dopo passo la procedura operativa.
Cosa conviene sapere
- La garanzia è subordinata alla presenza di una valida garanzia primaria acquisita dalla banca; senza questa la sussidiaria non si applica.
- La garanzia è obbligatoria per le banche quando l'operazione presenta le caratteristiche di garantibilità richieste dalla normativa (cioè la banca deve segnalare e attivare la procedura secondo le regole); la banca versa anche la commissione prevista.
- Commissioni indicate in pagina (sono percentuali sul finanziamento, distinte fra commissione a carico del soggetto garantito e commissione a carico della banca):
- Durata fino a 18 mesi (solo agevolati): commissione a carico del soggetto garantito 0,30%; commissione a carico della banca 0,05% - 0,15%.
- Durata superiore a 18 mesi (ordinarie e agevolate): commissione a carico del soggetto garantito 0,50%; commissione a carico della banca 0,05% - 0,20%.
- Durata superiore a 60 mesi (ordinarie e agevolate): commissione a carico del soggetto garantito 0,75%; commissione a carico della banca 0,05% - 0,15%.
- Ci sono esclusioni ex ante: la normativa indica casi in cui la garanzia non è concessa, fra cui (testo ufficiale):
- inesistenza o incapienza di cespiti ipotecabili per finanziamenti ultra-quinquennali (cioè mancano beni da ipotecare);
- presenza di segnalazioni a sofferenze o sconfinamenti significativi e ingiustificati da oltre sei mesi rilevabili nella centrale dei rischi di Banca d'Italia (la centrale rischi è l'archivio delle esposizioni bancarie);
- per soggetti con bilancio: rapporto fra patrimonio netto e immobilizzi tecnici netti inferiore al 30% per le cooperative e al 50% per le altre imprese; indebitamento bancario a breve superiore al 60% dei ricavi lordi per le cooperative e al 50% per le altre imprese; perdite o risultati negativi della gestione caratteristica per tre anni consecutivi, salvo ripianamento o piano di risanamento approvato).
- ISMEA liquida la garanzia alla banca solo dopo che la garanzia primaria è stata escussa (cioè dopo che la banca ha fatto valere e realizzato la garanzia primaria e ha registrato la perdita).
- La pagina rimanda alle "modalità operative" per dettagli tecnici e procedure; sulla pagina consultata non sono invece indicati importi complessivi del fondo né termini/termine di apertura per le domande.
- Contatti ISMEA presenti sulla pagina: Viale Liegi 26, Roma; centralino (+39) 06.85568200; URP tel. 06.85568-319 / 260; email urp@ismea.it.
In sintesi per l'imprenditore: non devi fare domanda direttamente a ISMEA. Devi chiedere il finanziamento alla banca spiegando che l'operazione rientra nell'art.43 TUB; la banca valuta e, se l'operazione è garantibile, attiva la copertura di ISMEA. Verifica con la banca la presenza di una garanzia primaria accettabile, la durata del finanziamento (per capire quale percentuale e quale limite si applicano) e le commissioni che ti saranno addebitate. Per dettagli sulla procedura operativa rivolgersi alla banca o consultare le modalità operative pubblicate da ISMEA.
Chi può partecipare
- Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che contraggono finanziamenti ai sensi dell'art.43 del TUB , finalizzati alle attivit� agricole e zootecniche nonch� a quelle connesse e collaterali.
- Sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di� ISMEA i finanziamenti posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 di durata superiore a diciotto mesi.
- La garanzia sussidiaria non � applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato.
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Fonte ufficiale
Questa scheda è una sintesi divulgativa. Fa fede unicamente il testo pubblicato da ISMEA, che va consultato prima di predisporre la domanda: importi, termini e requisiti possono essere modificati con provvedimenti successivi.
Ultimo controllo della fonte: 22 ottobre 2026.
